«Per i siti informatici le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»
(comma 28, lettera a) dell’articolo 1 del P.D.L. 9/01415-A/005)
Ops, avevo dimenticato la fonte. Chiedo scusa!
Comunque si, avete capito bene!
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